Con l’aggiornamento della sezione delle domande frequenti sul superbonus 110% per la riqualificazione sostenibile degli edifici, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per i casi in cui il c’è un solo proprietario dell’immobile da ristrutturare, in assenza di comproprietà. In questo caso la richiesta di facilitazione viene respinta.
Come specificato dall’amministrazione fiscale, infatti, il detrazione aumentata del 110% non è riconosciuto dal contribuente se possiede l’intero edificio, detenuti insieme al coniuge e ai figli e senza alcun condominio.
Questa è una delle tante circostanze diverse e complesse che l’Agenzia si è trovata a dover affrontare per fornire indicazioni precise in merito casi più disparati trovato dall’inizio del pagamento superbonus.
Superbonus 110%, per le quali spese non è valido se il proprietario è unico
In particolare, i funzionari fiscali hanno reagito alla situazione ricorrente contribuente contitolare con il coniuge e figli minori di a l’intero edificio, quindi di tutte le unità immobiliari, indagate autonomamente, nell’ambito della sfera patrimoniale giuridica personale.
Circostanza in cui, spiega l’Agenzia delle Entrate al paragrafo 1.1 della circolare 24 / E / 2020, non è consentito l’uso agevolazioni fiscali, né per le spese sostenute per i lavori di rivestimento termico del fabbricato, né per le spese sostenute per la sostituzione dei corpi illuminanti, fabbricato non in comproprietà.
Superbonus 110%, i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate: in caso di successione
Un’altra circostanza ricorrente trattata nelle domande frequenti è quella della trasmissione della detrazione agli eredi in caso di decesso del beneficiario. L’Agenzia specifica che il vantaggio fiscale sulle opere di efficienza energetica viene trasmesso, interamente ed esclusivamente all’erede che conserva il possesso fisico e diretto dell’unità immobiliare, nel caso di abitazioni acquisite per eredità o per donazione.
Entrando nello specifico del tipo di intervento, viene anche spiegato come sia possibile sostituire la vecchia caldaia con una nuova unità motocondensante di classe energetica “A”, in abbinamento alla sostituzione dei serramenti, ottenendo il 110% per entrambi gli interventi, tenuto conto dei costi degli apparecchi, beneficiano della maggior detrazione come “intervento trainato”.
Infine, la maggior detrazione è dovuta solo quando l’intervento di isolamento termico (rivestimento) viene effettuato su almeno il 25% della superficie di dispersione lorda totale dell’edificio, con conseguente miglioramento della due classi energetiche.
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