Superbonus 110%, limiti di spesa per due proprietà nello stesso edificio

Superbonus 110%, in risposta alla richiesta numero 10 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, vengono rinviati i massimali di spesa per interventi da effettuare su due lotti edificabili dello stesso proprietario, facenti parte dello stesso edificio.

Superbonus 110%, in risposta alla domanda numero 10 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate riassume i limiti di spesa relativo alla facilitazione del decreto di stimolo.

Il caso concreto è quello relativo agli interventi su due proprietà dallo stesso proprietario, parte di un unico edificio.

Ricordando il quadro normativo di riferimento, la Direzione Finanza ricorda che i requisiti delindipendenza funzionale eaccesso autonomo da fuori.

Superbonus 110%, limiti di spesa per due proprietà nello stesso edificio

In risposta alla domanda numero 10 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i massimali di spesa per gli interventi che danno diritto al superbonus del 110%.

Agenzia delle Entrate – Risposta alla domanda numero 10 del 5 gennaio 2021
Superbonus – Unità immobiliare funzionalmente autonoma e massimali di spesa applicabili – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Revival).

Il punto di partenza per il chiarimento arriva, come di consueto, da a caso concreto: interventi su due lotti edificabili e ulteriori annessi, facenti parte dello stesso fabbricato e dello stesso proprietario.

io lavori per i quali il richiedente richiede la conferma del diritto al beneficio sono i seguenti:

  • rifacimento del tetto dell’edificio (tetto), secondo la normativa antisismica;
  • posa dello strato termico;
  • sostituzione serramenti e chiusure oscuranti;
  • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento appartenente esclusivamente a ciascuna abitazione;
  • l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un relativo sistema di accumulo;
  • l’installazione di un’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici.
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Dopo aver riassunto il file quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate è favorevole all’utilizzo della facilitazione, prorogata dalla legge finanziaria 2021, specificando i seguenti elementi:

Nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, fermo restando l’espletamento degli eventuali lavori richiesti (aspetti non contemplati dalla presente richiesta del provvedimento) e nel caso in cui le unità immobiliari su cui eseguire i lavori siano funzionalmente indipendenti alle condizioni sopra descritte ritiene che il richiedente possa accedere al Superbonus facendo riferimento alle unità abitative descritte.

Nel documento pratico, l’Agenzia delle Entrate riassume anche cosa sono i limiti di spesa che deve essere preso in considerazione.

In concreto, le stesse variano a seconda degli interventi da realizzare sull’edificio, come indicato nella circolare numero 24 / E dell’8 agosto 2020. delibera 28 settembre 2020, n. 60:

  • 50.000 euro per la riqualificazione energetica dell’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’abitazione;
  • 30.000 euro sostituire l’impianto di condizionamento;
  • 96.000 euro per interventi antisismici per la sicurezza statica di parti strutturali dell’edificio, comprese quelle da realizzare in copertura;
  • 54.545,45 euro per l’acquisto e l’installazione di luci e schermi solari;
  • 48.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • 3.000 euro per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.

Superbonus 110%, le condizioni da soddisfare per accedere alla riduzione

Insieme alla conferma dell’agevolazione del decreto di stimolo, riferisce l’Agenzia delle Entrate quadro normativo di riferimento.

Tra l’altro io seguenti requisiti:

Nel caso concreto è lo stesso momento a confermare che le unità immobiliari lo sono funzionalmente indipendente, in quanto dispongono di impianto idrico ed elettrico proprio e di impianto di riscaldamento esclusivo.

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Devono inoltre essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge: in particolare quelle previste dall’artarticolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 o il file Decreto di risveglio, trasformato, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n ° 77.

I requisiti tecnici delle strutture sono stabiliti in paragrafi da 1 a 8. L’ambito soggettivo dell’installazione è definito in paragrafi 9 e 10.

L ‘articolo 121 offre inoltre diverse alternative all’uso diretto del superbonus:

  • il sconto in fattura;
  • il allocazione del credito.

Le modalità di attuazione delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da attuare via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, sono stati definiti con le disposizioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. non. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. non. 326047.

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