Superbonus accessibile al 110% anche se il magazzino e il rudere diventano una casa

Superbonus 110%, potrai inoltre beneficiare della detrazione massima sui lavori antisismici effettuati nella trasformazione di un magazzino e di un rudere in abitazione. Al fine di chiarire le regole per la demolizione e la ricostruzione, è l’Agenzia delle Entrate nella risposta alla richiesta numero 17 del 7 gennaio 2021.

Superbonus 110%, semaforo verde per detrazione massima per me lavoro sismico fatto per trasformare un magazzino e parte di un file rovinare in una casa.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda numero 17 del 7 gennaio 2021.

L’occasione è utile anche per fare luce sulle principali regole riguardanti gli interventi di demolizione e ricostruzione e accesso ai vantaggi.

Il super bonus del 110% era prorogato dalla legge finanziaria 2021 fino al 30 giugno 2022e fino al 2023 per i lavori già completati al 60% e continuano ad arrivare dal dipartimento finanziario Istruzioni sull’applicazione della legislazione , dove non è sempre così facile navigare.

Sono stati pubblicati il ​​7 gennaio 2021 sul portale dell’Agenzia delle Entrate una serie di risposte alla chiamata che affrontano situazioni specifiche e consentono di evidenziare le regole da seguire.

Agenzia delle Entrate – Risposta alla Domanda 17 del 7 gennaio 2021
Superbonus – Interventi di demolizione e ricostruzione sismica, eseguiti su edifici iscritti nel Catasto degli edifici C / 2 e F / 2 – Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto di revival).

Superbonus 110%, una casa può nascere da un magazzino e da un rudere

Tra gli altri, il numero 17, affronta il tema di demolizione e di ricostruzione.

Protagonista di caso analizzato è un contribuente che intende agire alcune proprietà trovare in Zona sismica 3S, in particolare:

  • un magazzino o magazzino, accatastato nel categoria catastale C / 2, pertinenza di una casa di categoria catastale A / 3 che comprende alloggi a basso costo;
  • un rovinare, fabbricato collabente accatastato come F / 2.
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Il lavoro deve portare al realizzazione di un unico edificio di categoria A / 3 a seguito della demolizione e ricostruzione del magazzino e di parte del rudere, con una volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi.

Per gli interventi sismici effettuati sugli edifici, C / 2 e F / 2, è possibile beneficiare di 110% superbonus?

Questa è la domanda rivolta all’amministrazione finanziaria.

il vai avanti, nelle condizioni da adempiere, perviene dall’Agenzia delle Entrate con il risposta alla domanda numero 17 del 7 gennaio 2021:

<< Quando l'opera di demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001, e tale circostanza risulta dal titolo amministrativo, e per gli interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel registro immobiliare (C / 2 e F / 2), il Richiedente può beneficiare delle predette concessioni, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge e fermo restando l'adempimento di qualsiasi risultato richiesto ".

La Circolare numero 24 / E del 2020 ha inserito, infatti, tra gli interventi ammissibili al superbonus anche quelli effettuati tramite demolizione e ricostruzione classificabile nella categoria di “ristrutturazioni edili” in accordo conL’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto presidenziale 6 giugno 2001, n. 380.

Le ultime modifiche alla normativa in materia con l’estensione Decreto semplificazioni, infatti, ammettono anche la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti di diverse forme, prospetti, solai e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, l’applicazione della normativa sull’accessibilità, l’installazione di impianti tecnologici e efficienza energetica tra i lavori di ristrutturazione edilizia.

Superbonus 110%, in caso di demolizione e ricostruzione, si fa riferimento alla situazione all’inizio dei lavori

Dopo una panoramica suimplementazione delle regole accesso al super bonus del 110% e alle condizioni di utilizzo, sconto in fattura e bonifico oltre alla detrazione diretta,Agenzia delle Entrate in risposta all’interrogatorio numero 17 del 7 gennaio 2021 arrivare al cuore delle regole da considerare in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

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Inizia da a ipotesi fondamentale, gli interventi per ridurre i rischi sismici e sismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 63 del 2013 sono tra i lavori definiti come “Preside o principale”, che danno diritto a detrazione massima.

Non sono gli unici, la categoria comprende anche:

  • isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, comprese le case unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda di dispersione dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che comprende uno o più accessi indipendenti dall’esterno, posti all’interno di edifici plurifamiliari;
  • sostituzione degli impianti impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria nelle aree comuni degli edifici, oppure con impianti di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria accesi fabbricati unifamiliari o su unità immobiliari funzionali indipendenti e che dispongono di uno o più accessi indipendenti dall’esterno posti all’interno di edifici plurifamiliari.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, il legislazione sismabonus, come ricorda quello relativo al superbonus, prevede la possibilità di accedere alla detrazione anche per le spese sostenute per i lavori sui ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili (unità collabenziali di categoria catastale F / 2).

Ma l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Per beneficiare del Superbonus nell’ambito degli interventi antisismici su un edificio in rovina, l’immobile oggetto degli interventi deve essere classificato come unità collaborante e, conseguentemente, iscritto al catasto edilizio alla data della richiesta di qualificazione. dal quale si deve anche dimostrare che l’intervento sia per il recupero del patrimonio costruito “.

Inoltre la pratica delle detrazioni per interventi di restauro del patrimonio costruito conferma che si può beneficiare del superbonus anche per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici che è solo alla fine che saranno utilizzati per l’edilizia abitativa.

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Ma c’è una regola da tenere a mente:

Tale possibilità è comunque subordinata alla condizione che il provvedimento amministrativo autorizzante i lavori indichi chiaramente il previsto cambio di destinazione d’uso dell’edificio originariamente non residenziale e che sussistano tutte le altre condizioni e che tutte le formalità previste dalla norma di agevolazione siano effettuata. “.

E infine ribadisce a un altro aspetto da considerare in caso di fusione di più unità: per l’accesso ai servizi e per l’individuazione dei limiti di spesa, il unità immobiliari iscritte al catasto all’inizio degli interventi immobiliari e non quelli che ne risultano alla fine del lavoro.

Domanda ampiamente chiarita nella stessa data del 7 gennaio 2021 anche con un’altra risposta alla domanda, la numero 15.

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