L’impennata dell’inflazione, nonostante le ottimistiche previsioni di Lagarde, e l’annunciato aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas, di cui si parlava già molto prima dell’inizio della stagione fredda, hanno portato alla prima conseguenza nazionale dell’emissione del cosiddetto “Decreto energia“(27 settembre 2021).
Telefono “Misure urgenti per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale”, convertito in legge lo scorso novembre, si configurano come agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata sui termini di applicazione del “bonus luce e gas”. Il decreto energia dovrebbe prevedere: “La cancellazione delle tariffe relative agli oneri generali di sistema applicati nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione”, secondo quanto previsto dall’articolo 1; “La riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alla fornitura di gas metano destinato ad usi civili e industriali, iscritta nelle fatture emesse per i consumi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021” (Articolo 2 – comma 1); “Riduzione delle tariffe relative agli oneri generali nel settore del gas”, secondo quanto previsto dall’articolo 2 – comma 2; “La ridefinizione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche concesse alle famiglie in situazione di precarietà economica, fisica e sociale” (art.3).
Riduzione della bolletta
L’aliquota IVA ridotta a 5%, spiega l’Agenzia delle Entrate, si applicherà solo al gas naturale utilizzato per generare calore. Ciò significa che la tariffa rimarrà invariata per quella quantità di gas naturale utilizzata per la produzione di energia.
A beneficiare dell’aliquota ridotta introdotta nel Decreto Energia sarà il consumo di gas metano utilizzato per combustione e ritorno «Nelle destinazioni comprese tra le esenzioni di cui all’articolo 17 del TUA (gas soggetto ad accisa, anche se esente dal relativo pagamento) nonché negli usi agevolati di cui all’articolo 24 del TUA, purché sono limitati ai soli usi “civili” e “industriali” di cui al precedente articolo 26”. In sostanza, l’eventuale vendita di gas naturale ad un rivenditore non consentirebbe di accedere all’aliquota ridotta del 5%, applicabile solo al consumo di gas naturale per combustione per usi civili e industriali, ipotesi “disciplinato dall’articolo 26 del TUA, che non può appellarsi al soggetto passivo-rivenditore per gli acquisti effettuati in quanto tali”. E questo è dovuto al fatto che “Il gas da essa acquistato non necessita di immissione in consumo e, in particolare, di essere utilizzato per la combustione”.
Richieste ed esclusioni
Tuttavia, nessuna diminuzione nell’uso di metano per automobile o per la produzione di energia elettrica, che “Nell’ambito del regime delle accise, si configurano come usi del tutto autonomi e differenziati dall’uso per gli usi civili e industriali ivi individuati, soggetti ad accisa con applicazione della propria aliquota”.
In conclusione, il bonus sarà applicato all’utilizzo del gas metano per la combustione registrato nelle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sia in caso di consumo effettivo, sia in caso di consumo stimato. “Se le forniture di gas sono comunque registrate sulla base dei consumi stimati”, spiega l’Agenzia delle Entrate, “L’aliquota IVA del 5% si applica anche ad eventuali conguagli successivi, risultanti dalla rideterminazione delle somme dovute sulla base dei consumi effettivi riportabili, anche in percentuale, nell’ultimo trimestre del 2021, indipendentemente dalla data di fatturazione. dello stesso”.
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