Paratici sotto inchiesta, il Juve alzare il muro difensivo. La Juventus si è schierata con il direttore della zona sportiva con una nota in cui “Conferma»Le informazioni di garanzia della Procura della Repubblica di Perugia, nell’ambito dell’indagine sull’esame italiano superato Luis Suarez presso l’Università per Stranieri del capoluogo umbro per ottenere la cittadinanza italiana, che il presunto reato è “solo l’articolo 371 bis del codice penale“è”l’azienda ribadisce con forza l’accuratezza del lavoro di Paratici ed è fiduciosa che le indagini in corso aiuteranno a chiarire la propria posizione in tempi ragionevoli“. Il Juve è quindi tranquilla e convinta che la verità del caso emergerà all’interno dell’attività degli inquirenti. A Paratici – ascoltata dai magistrati perugini il 20 novembre – l’accusa è fatta di “false dichiarazioni“In base all’articolo 371 bis del Codice penale. La Juve ha risposto specificatamente sottolineando la “correttezza” di quanto ha fatto il proprio tecnico. D’altronde, già quando si è rotto il bubbone dell’esame dell’attaccante uruguaiano, la società aveva sottolineato di aver già cambiato i propri obiettivi per l’acquisto dell’attaccante al momento della prova e che Suarez non lo era. non un giocatore di Juve.
Quali sono i rischi della Juventus
La domanda che ora interessa ai tifosi bianconeri è: qual è il rischio Juve? C’è infatti un’indagine penale in corso ma c’è anche un procedimento sportivo aperto a settembre dal procuratore federale, Giuseppe Chinè, che dovrà ora valutare se, sulla base delle informazioni dei tribunali, vi siano elementi idonei a connotare un presunto reato sportivo. Avocado Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo racconta la storia: “L’indagine penale ha sicuramente fatto un grande salto di qualità che avrà ripercussioni anche sullo sport. Soprattutto in termini di arte. 32 del Codice della giustizia sportiva, che riguarda i doveri e divieti di adesione“. Il paragrafo 7 di questo articolo afferma:”Società nonché i loro dirigenti, soci, soci e non soci di cui all’articolo 2, comma 2, che eseguono o tentano di commettere o consentono direttamente a terzi di compiere atti volti all’ottenimento di certificati o documenti di falsa cittadinanza o comunque modificata al fine di eludere le norme relative all’ingresso in Italia e all’iscrizione dei calciatori extracomunitari, sono responsabili dell’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9“Sanzioni che variano a seconda della gravità del caso.
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