Super bonus e bonus abitativo ordinario, dalla ristrutturazione al bonus facciata: con delibera n. 83 / E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate stabilisce i codici fiscali per la compensazione in F24 del credito assegnato. Di seguito le istruzioni per l’utilizzo dell’importo acquisito in caso di riduzione in fattura o bonifico.
Super bonus e altro ancora: dall ‘Agenzia delle Entrate io arrivo Codici IVA per compensazione in F24 crediti d’imposta trasferiti.
Questo per quanto riguarda il Detrazione del 110% rispetto ai normali bonus della casa (ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciata), il delibera n. 83 / E del 28 dicembre 2020 fornisce istruzioni per compensare il credito d’imposta acquisita a seguito dell’applicazione di sconto in fattura o il allocazione del credito.
Questo è l’elenco delle detrazioni fiscali trasferibili sul lavoro domestico secondo quanto previsto dalarticolo 121 del decreto di revival, per il biennio 2020 e 2021.
Utilizzare in compensazione, di i codici fiscali stabilito dall’Agenzia delle Entrate e da indicare in modello F24, è accettato per la parte di importo non utilizzata in detrazione dal beneficiario e nella stessa distribuzione, quindi a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Quindi iniziamo dal 1 gennaio 2021, data a partire dalla quale i codici fiscali stabiliti con delibera n. 83 / E del 28 dicembre 2020.
Si ricorda comunque che è possibile inviare la comunicazione per l’assegnazione dei crediti relativi al 2020 entro il 16 marzo 2021; in tal caso il credito d’imposta può essere utilizzato dall’assegnatario o dal fornitore decorsi 10 giorni dalla data di ricezione.
Superbonus e bonus casa: codici fiscali F24 e istruzioni per la liquidazione del credito
Ce ne sono sei codici fiscali stabiliti dall’Agenzia delle Entrate e che, dal 1 gennaio 2021, consentirà il fornitori ed ai assegnatari superbonus e bonus casa ordinario per utilizzare l’importo acquisito in compensazione tramite modello F24.
Prima di rivedere le istruzioni fornite con delibera n. 83 / E / 2020, sono riportati di seguito i nuovi codici tributo:
- “6921” nominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione crediti per cessione o consegna – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” nominato “Art ECOBONUS. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR – utilizzo in compensazione del credito per vendita o consegna – art. 121 DL n. 34/2020 “;
- “6923” nominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione crediti per cessione o consegna – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” nominato “CARICAMENTO COLONNE art. 16-ter del D.Lgs. N. 63/2013 – utilizzo in compensazione crediti per cessione o consegna – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” nominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione crediti per cessione o consegna – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6926” nominato “RECUPERO DI IMMOBILI EDIFICABILI art. 16-bis, comma 1, lettere a) eb), del TUIR – utilizzo in compenso crediti per cessione o consegna – art. 121 DL n. 34/2020”.
Per ciascuna delle detrazioni fiscali trasferibili, ai sensiarticolo 121 del decreto di revival, viene stabilito un codice fiscale specifico F24.
Ai fini della remunerazione, nella sezione deve essere indicato il codice relativo alla tipologia di bonus acquisito “Tesoro”, corrispondente agli importi indicati nella colonna “Importi di crediti compensativi”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba annullare il credito compensativo, nella colonna “Importi dovuti pagati”.
Nel campo “Anno di riferimento” del modello F24 va indicato l’anno durante il quale la parte annuale del finanziamento può essere utilizzata come indennizzo, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per spese sostenute nel 2020, se utilizzato come indennizzo per la prima rata del finanziamento, va indicato nel modulo F24 l’anno di riferimento “2021”; per utilizzare la seconda tranche come compenso è necessario specificare l’anno di riferimento “2022” e così via.
L’importo che può essere utilizzato come compensazione è quello risultante dalla comunicazione per l’attribuzione del credito o lo sconto sulla fattura inviata dall’Agenzia delle Entrate. Per compensare l’importo del modello F24 o, in alternativa, per allocare più credito, è necessario confermare l’esercizio dell’opzione tramite la piattaforma telematica.
Sia nel caso di utilizzo da parte del primo cessionario o fornitore che in caso di successiva cessione, è autorizzato alle stesse condizioni l’utilizzo del credito d’imposta relativo al super bonus e ai bonus ordinari per la ristrutturazione di immobili e termini applicati al cedente.
- Agenzia delle Entrate – delibera n. 83 del 28 dicembre 2020
- Istituzione di codici fiscali per l’utilizzo a risarcimento, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni trasferite e agli sconti applicati in applicazione dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Compensazione crediti superbonus e bonus casa: le regole non cambiano. Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Come previsto, il regole per l’utilizzo di F24 in compensazione segue il credito d’imposta derivante dalla vendita o dall’applicazione dello sconto in fattura quelli della detrazione fiscale iniziale.
Innanzitutto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 121 del decreto n. 34/2020, i crediti d’imposta possono essere compensati da fornitori o cessionari su base pagamenti detrazione residui non utilizzati dal beneficiario iniziale.
La ripartizione è la stessa del caso di utilizzo diretto della detrazione. In sostanza, sulla base del bonus fiscale all’origine del credito d’imposta, l’importo acquisito in cinque o dieci rate annuali.
La quota di crediti non liquidata durante l’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso. Questo è uno degli aspetti “controversi” del meccanismo di monetizzazione dei bonus in casa, che penalizza chi si trova in una situazione di. incapacità di tassare.
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