Bonus 90%: fattura anno e fine lavori 2022, è possibile? La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania aveva escluso questa possibilità con risposta alla richiesta del 7 dicembre, ma ha rettificato la propria posizione adeguandosi alla linea del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tutti i dubbi risolti.
Facciate bonus, puoi pagare il fattura nell’anno ma continua con la fine dei lavori nel 2022, pur beneficiando del 90 percento di detrazione?
La risposta è arrivata lo scorso ottobre direttamente da MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze: nessun veto.
Ma con il risposta al bando del 7 dicembre 2021, il Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate ha cambiato le carte in tavola: il vantaggio, nella misura prevista dalla legge finanziaria 2020, è applicabile solo a spese sostenute fino al 2021 relative agli interventi completati per i quali ilcertificato di congruenza.
Dopo circa 10 giorni, il correzione: vale la linea MEF.
Tanto rumore per niente, si direbbe citando Shakespeare, perché c’era molto rumore e aveva anche un’eco importante.
In questo ultimo periodo dell’anno, molti contribuenti sono desiderosi di beneficiare di bonus casa nelle condizioni attuali: in particolare il facciate bonus, secondo quanto previsto dalla finanziaria, si voterà dal 90 al 60 percento.
E ogni dubbio in questo momento rischia di rallentare e compromettere l’accesso alle strutture, reso ancora più complesso da metà novembre da novità del Decreto Antifrode.
Bonus facciata al 90%: fattura anno e fine lavori 2022, prevale la linea MEF
Con il risposta all’interrogazione numero 914-1549 / 2021 del 16 dicembre, il Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate confermato che è possibile pagare il conto delle spese sostenute durante l’anno e, pur non avendo ultimato i lavori, fruire del Bonus facciale del 90%.
I chiarimenti sono stati forniti ad un condominio che ha contattato ilAmministrazione finanziaria verificare la possibilità di accedere alla detrazione più vantaggiosa su tutto l’intervento e non solo sulla parte completata entro il 31 dicembre.
Nel testo si fa riferimento alla risposta n. 46 del 22 ottobre 2018 che stabilisce che, ai fini della determinazione del diritto all’utilizzo del vantaggio fiscale, non è necessario considerare né la data di inizio né la data di fine del lavoro, ma solo quello di spese tramite bonifico bancario.
La legge finanziaria avendo previsto anche per tutto il 2021 il Bonus facciale del 90%, è necessario che le spese siano sostenute in questo lasso di tempo e che gli interventi siano almeno iniziati: fine del lavoro non necessariamente deve avvenire prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della nuova formula dell’agevolazione.
Con lo sconto in fattura i contribuenti devono quindi aver pagato ogni restante 10% di spesa.
Bonus facciata: fattura anno e fine lavori 2022, la dichiarazione sull’onore non cambia le regole
Le stesse indicazioni erano già arrivate da Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentata dal Sottosegretario Federico Freni, durante il domande a risposta immediata che si sono tenute il 20 ottobre 2021 in Commissione Finanze.
Ma era necessario ribadire questa possibilità per i contribuenti, dal momento che il Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate Campania aveva stabilito una regola diversa in risposta alla domanda n. 914-1430 / 2021 del 7 dicembre: Bonus del 90 per cento corrisposto solo per la fattura pagata entro il 2021 e relativa ad interventi ultimati per i quali ilcertificato di congruenza.
Incluso tra 20 ottobre, data dei chiarimenti del MEF, e il 7 dicembre, data in cui il dott. Campania ha preso posizione contraria, è inserita in Decreto antifrode chi ha avuto un forte impatto sul meccanismo del Superbonus, ma anche altri bonus casa, a cui ilobbligo di attestare l’adeguatezza della spesa in caso di bonifico e sconto in fattura.
Sulla base di questa novità, inizialmente, l’amministrazione finanziaria regionale aveva seguito un linea opposta a quella tracciata dal MEF poi torna sui suoi passi dopo circa 10 giorni.
Risultati? In un’atmosfera di notizie continue, di realizzazioni che si moltiplicano, di Prossime scadenze una serie di dubbi sulle possibilità e le esigenze legate all’attuale formula di facciate bonus.
Eppure è stato sufficiente attenersi a circolare numero 16 del 29 novembre 2021:
“Si segnala infine che, per i premi diversi dal Superbonus, il certificato necessario per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, può essere rilasciato anche in assenza di avanzamento lavori o di dichiarazione. fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non impone tali requisiti. Tuttavia, tenuto conto della logica del decreto antifrode per prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali bonus e considerando che, in considerazione di tali vantaggi fiscali, l’impegno di una spesa trova giustificazione economica solo in relazione ad un’esecuzione, anche se parziale, dei lavori, la nuova attestazione di congruità della spesa non potrà che riferirsi agli interventi almeno avviati”.
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