Smetti di pagare bollette, avvisi, notifiche e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle Entrate e degli Incassi comunica la pubblicazione delle Faq (risposte alle domande più frequenti), sull’estensione della sospensione degli adempimenti fiscali, previste da decreto legge “Disposizioni urgenti per la riscossione delle imposte”, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Tra i provvedimenti del nuovo provvedimento, il rinvio 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione per la notifica e il pagamento delle fatture, precedentemente fissato in 15 ottobre 2020 dal decreto legge di agosto, lasciando inalterato il solo termine per il pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata.
Inoltre, la concessione relativa alla decadenza a più lungo termine del rate presentate entro il 31 dicembre 2020, consistenti nel mancato pagamento di dieci rate, anche se non consecutive, in sostituzione delle cinque rate normalmente previste.
Fatture di pagamento e avvisi sospesi
Stop fino alla fine dell’anno per il pagamento di tutte le entrate fiscali e non fiscali da avvisi di pagamento, avvisi di addebito e consulenza di accertamento affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, non oltre il 31 gennaio 2021.
Interrompi notifiche e voci
Boccati, fino al 31 dicembre, anche le attività di notifica di nuove fatture, altri atti di recupero nonché gli obblighi derivanti da sequestri di terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto di recupero, su salari, stipendi , altri compensi relativi al rapporto di lavoro o di lavoro, nonché tramite pensioni e stipendi simili. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di sequestro non devono essere soggette ad alcun vincolo di indisponibilità e il garnishee (ad esempio il datore di lavoro) deve metterle a disposizione del debitore (questo anche in presenza di ‘incarico già disposto dal giudice dell’esecuzione).
Pagamenti, confisca in 10 rate
Per i piani di proroga già in essere l’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accettazione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2020, è determinata la decadenza del debitore dai termini pattuiti in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche se non consecutivi, invece dei cinque pagamenti normalmente previsti. Per i contribuenti che hanno perso i benefici della definizione agevolata (rottamazione, saldo ed estrazione e definizione agevolata di risorse UE), a causa di mancato pagamento, sottopagamento o ritardato pagamento di pagamenti scaduti in 2019, resta in vigore la possibilità di richiedere il differimento del pagamento per somme ancora dovute.
Crediti PA, pagamenti senza verifiche
Restano sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di non conformità delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica di maggioranza, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Eventuali controlli già effettuati, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, non hanno effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di sequestro e le pubbliche amministrazioni possono quindi procedere al pagamento a favore del beneficiario. .
Smaltimento e bilanciamento ed estrazione
Il nuovo decreto legge non è intervenuto sui termini per la rottamazione e il saldo e l’estratto. Si conferma quindi il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento degli acconti dovuti nel 2019, potranno effettuare i pagamenti degli acconti dovuti nel 2020 senza perdere il beneficio delle misure agevolate.
In collaborazione con Adnkronos
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