Fondi persi, come e quando agire in caso di richiesta respinta

L’esito negativo o la sospensione della richiesta di spurgo non è un’ipotesi remota. Ecco come procedere in questi casi.

Fondi persi
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L’accesso ai contributi non è automatico. Anche perché, al netto dei diritti acquisiti in termini di requisiti, esiste una procedura che deve essere seguita e che, in caso di imperfezioni, potrebbe comportare ritardi. Qualcosa che è più di un’eventualità. In alcuni casi, infatti, può capitare che la richiesta di accesso a borse di studio non rimborsabili subisca un certo rallentamento e finisca per essere respinta o sospesa. In questa circostanza, è necessario capire quali sono le procedure.

Il problema può essere risolto semplicemente presentando una nuova domanda, che dovrà comunque rispettare i requisiti che nella prima fase di presentazione non erano soddisfatti. La procedura rimane sostanzialmente la stessa: una volta inviata la richiesta, l’Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo, quindi effettuare le necessarie verifiche. In caso di richiesta negativa verrà rilasciata ricevuta di rifiuto. In caso di incongruenza dei dati, ci sarà la sospensione per nuove verifiche. Nulla accadrà, ovviamente, in caso di esito positivo, salvo il rilascio dell’avviso di ricevimento.

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Fondi persi, esito negativo: quando inviare la nuova richiesta

Prima di tutto, le scadenze devono essere rispettate. Per velocizzare le scadenze si ricorda che è possibile verificare l’esito della richiesta sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area dedicata contributi non rimborsabili. Da lì, vai prima su “Fatture e commissioni”, poi su “Contributo non rimborsabile” e, infine, su “Esito della consultazione”. Detto questo, la scadenza per la richiesta di sostituzione è stata fissata al 2 settembre 2021. Ciò significa che in caso di esito negativo dovremo affrettarci. Ricorda però che ci sono almeno tre regole essenziali.

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In ogni caso, la nuova richiesta può essere presentata solo in caso di evasione o sospensione della richiesta iniziale, ovvero in caso di rigetto. In caso di esito finale, sarà possibile procedere con un’unica richiesta di rinuncia, anche oltre la scadenza del 2 settembre. In caso di sospensione e negatività, sarà necessario attenersi alla motivazione dell’ente. In caso di errori nei dati, verrà utilizzata la nuova istanza per la correzione. Altre circostanze possono essere legate a incongruenze nelle dichiarazioni dei redditi, comunicazioni periodiche di liquidazione IVA o dati acquisiti tramite fatturazione elettronica. In tal caso, il contribuente dovrà verificare la natura degli errori, sia nelle dichiarazioni stesse sia nel trattamento in fase di richiesta. Nel primo caso sarà necessario rimuovere l’impedimento prima del termine e successivamente inviare una nuova istanza.

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