gli effetti di qualsiasi deviazione

Da una prima rapida lettura delle modifiche introdotte dal DL. nm 77 del 31/05/2021, pubblicato in GURI n. 129 del 31/05/2021, all’art. 119 del D.Lgs. 34/2020, si avanzano le seguenti considerazioni in merito al superbonus, con la presentazione delle istanze CILA al comune, e sul legittimo stato degli immobili.

Superbonus 110% in CILA: le forme della Sicilia Sicilian

A seguito della motivazione del comma 13 ter dell’art. 119 del d.lgs. 34/2020 introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. 77/2021, gli interventi di cui all’art. 119 può essere fatto su presentazione della CILA (ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione). La CILA dispone di un modulo approvato dalla Regione Siciliana (vedi D.Ass. Del 19/06/2017 pubblicato nell’Ordinanza Suppl. N. 2 alla GURS n. 27 del 30.06.2017) nel modello la cui casella “l” è il regolarità della pianificazione pianificata

CILA Sicilia

Pertanto, fino a quando il modello non viene modificato, deve essere compilato e poi completato con la firma del proprietario che deve dichiarare se il bene è conforme o meno all’ultima qualificazione (o costruito prima del 1967). Tali dichiarazioni contenute nel modello, si ricorda, sono rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che punisce le dichiarazioni mendaci e l’attestazione di sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000 e cp).

Le differenze nel permesso di costruire

Poiché le deviazioni nel titolo del fabbricato non sono indicate nella casella “l” dello stesso modello (firmato dal proprietario e non dal tecnico, ove la semplice conformità o deviazione dell’edificio esistente oggetto del (intervento rispetto a quello autorizzata è “semplicemente” citata, senza indicare in cosa consista l’eventuale deviazione che, in teoria, può anche essere una variazione essenziale) e anche nella nuova formulazione del comma 13 ter del citato art. 119″La presentazione della CILA non richiede l’attestazione di legittimità di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.Ciò comporterebbe, a mio avviso, che il tecnico non avrebbe (!!!!) l’obbligo di verificare (con accesso agli atti al comune) la regolarità dell’immobile oggetto dell’intervento e non dovrebbe allegare né la dichiarazione di legittimità, né gli atti progettuali dello stato attuale dell’immobile che evidenzino variazioni (deviazioni) rispetto a quello approvato di cui alla qualificazione di cui al riquadro “l” nel precedente testo del comma 13 ter (inserito dall’art. 51, comma 3-quinquies, decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, come rettificato dal comunicato stampa del 22 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020, n. 262.) che riportava testualmente “Al fine di semplificare la presentazione delle qualifiche relative agli interventi sulle aree comuni beneficiarie degli incentivi disciplinati dal presente articolo, reclami da parte di tecnici qualificati in merito allo stato di legittimità degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le relative valutazioni dello sportello unico per l’edilizia si riferiscono esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.”.

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Status legittimo: obbligo di verifica o opportunità?

L’obbligo non sussisterà più, ma sorge a mio avviso la questione se sia opportuno verificare (anche se non da allegare agli atti da presentare al comune) del legittimo stato dell’immobile. dal tecnico incaricato dall’azienda titolare. Stato di legittimità che dovrà quindi essere verificato in ogni caso dal tecnico responsabile ed inviato con documento (relazione) al cliente il quale dovrà esserne a conoscenza e quindi essere a conoscenza di eventuali difformità/abuso rispetto all’ultimo titolo ottenuto Sottolineato. Cliente che spesso è ignaro dei vizi e/o deviazioni/abuso del suo bene che possono portare a misure repressive a seguito della presentazione della stessa CILA al comune. Infatti, la presentazione della CILA non significa che le deviazioni siano corrette/tollerate, tanto che il comma 13 ter afferma che “Resta ferma l’eventuale valutazione della legittimità del bene oggetto dell’intervento.”.

Pertanto, in caso di abuso, il Comune può (deve/deve) valutare la legittimità del bene oggetto dell’intervento adottando eventuali misure repressive in relazione alle differenze tra lo stato di fatto (rappresentato dal tecnico) e la norma di legge (menzionato nella qualificazione del titolo indicato). Ma la CILA, che ricordi è una comunicazione, non è nata come procedura semplificata (si presenta e avvia i lavori) sia per gli utenti che per i comuni?

Il comma 13 ter stabilisce inoltre “Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza dal vantaggio fiscale previsto dall’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applica esclusivamente nei casi di specie:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi effettuati in deroga alla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) mancata corrispondenza con la veridicità delle attestazioni di cui al comma 14. Resta ferma l’eventuale valutazione della legittimità del bene oggetto dell’intervento.. “

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Gli effetti di s. 49 del DPR n. 380/2001

Ma se nessuna valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento non è intaccata e l’articolo 49 del DPR 380/2001 (recepito in Sicilia dall’articolo 1 della LR 16/2016) è così recitato”Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi compiuti in assenza di titolo od in opposizione allo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in forza, o contributi o altri provvedimenti dello Stato o di enti pubblici. La contrapposizione dovrà riguardare superamenti di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedono il due per cento delle misure prescritte per ciascuna unità immobiliare, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel masterplan generale e nei piani i dettagli di esecuzione. È chiaro che in caso di abusi vanno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 (che possono arrivare fino all’ordine di demolizione).

Lo stesso comma 2 dell’art. 49 afferma inoltre che “Il comune è tenuto a segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dalla fine dei lavori o della relazione di cui all’articolo 24, o della revoca della concessione edilizia, l’eventuale inosservanza che comporti la decadenza di cui all’art. nel paragrafo precedente. .

Qui tutto si fa più opaco, sappiamo da dove si parte, ma non capiamo le implicazioni che possono sorgere nel caso di edifici che differiscono dalla concessione edilizia rilasciata. In attesa di eventuali modifiche del DL con la legge di conversione, proviamo ad affrontarlo con un po’ di buon senso.

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