l’acquisto in termini evita la confisca, anche senza trascrizione

Agevolazione prima casa: procedere per tempo permette di evitare la confisca, anche senza trascrivere il secondo atto di acquisto, purché prontamente registrato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 12813 del 13 maggio 2021.

Per evitare il decadenza dai benefici il trascrizione del secondo atto di acquisto, a condizione che sia registrato rapidamente, se il contribuente, durante quest’anno si procede alla vendita dell’immobile acquistato con i primi vantaggi abitativiacquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione primaria.

Questo è il principio affermato da Corte di Cassazione Con il’Ordinanza n. 12813 depositata il 13 maggio 2021.

La frase – Nella fattispecie, la Commissione Regionale, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso ilavviso di liquidazione di tasse di registrazione, ipoteca e catasto (nonché gli interessi e le sanzioni applicabili), dovuti a confisca della struttura previstoprima casa acquisto per l’omissione dell’iscrizione nei registri immobiliari dell’acquisto di un altro immobile realizzato, nell’anno dalla vendita del primo, con scritto privato registrato recante la richiesta per l’installazione in oggetto.

In particolare, il CTR ritiene che la registrazione del contratto privato conferito certezza sulla data di acquisto della seconda casa, effettuata dal contribuente entro un anno dalla vendita del primo articolo acquistato con l’aliquota ridotta.

In tal modo, lo è la decadenza è cessata, con la conseguente conservazione dell’impianto, anche se il trascrizione atto di vendita.

L’amministrazione fiscale ha impugnato la decisione, adducendo la violazione e la falsa applicazione dellaarte. 1, nota II-bis, del tariffario, prima parte, allegato al decreto presidenziale 26 aprile 1986, n. 131 e dichiarando che è solo con il contratto debitamente trascritto che il procedura di acquisto a domicilio.

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La Corte di Cassazione ha stabilito che tale reclamo era infondato e ha quindi respinto il ricorso.

I giudici hanno notato che il scrittura privata chi ha trasferito la proprietà dei beni del contribuente era assoggettato registrazione ma non uno trascrizione.

Pertanto, per quanto riguarda le circostanze dell’acquisto dell’altro bene, da utilizzare per Residenza principale entro il termine annuale fissato dal convocato l’articolo 1 del decreto presidenziale n. 131/1986, il giudizio interno è stato consolidato.

La norma in oggetto stabilisce che, in caso di successiva cessione del bene, acquistato con i benefici, prima della scadenza del termine di cinque anni dalla data di acquisto, la confisca non funziona se “Il contribuente, entro un anno dalla vendita dell’immobile […] procedere con l’acquisto di un altro immobile che sarà adibito ad abitazione principale “.

Risulta chiaro dalla formulazione della disposizione che il decadenza dai benefici è impedito dalla pura e semplice condizione dell’acquisto dell’altro bene, nei termini e nei sensi indicati, senza che la legge richieda ilaltre formalità di trascrizione atto di vendita nei registri immobiliari.

Quindi il rigetto del ricorso e ilaffermazione del seguente principio di diritto:

“Per evitare la decadenza delle concessioni, la trascrizione del secondo atto di acquisto non è necessaria, purché sia ​​registrata tempestivamente, se il contribuente, entro un anno, effettua l’alienazione del bene acquistato con i vantaggi di cui all’articolo 1 , comma 2, del tariffario, prima parte, allegato al decreto presidenziale 26 aprile 1986, n. 131, procedere all’acquisto di un altro immobile che sarà adibito ad abitazione principale “.

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