Mezza trattenuta in caso di cointestatario, condanna della CTP di Perugia

Detrazione fiscale del 50% se la spesa è effettuata con conto corrente comune. È l’orientamento del CTP di Perugia che, con la sentenza n. 104 depositato il 26 febbraio 2021, ha respinto il ricorso di un contribuente.

Detrazione fiscale IRPEF del 50%, invece del tutto, quando il pagamento viene effettuato da un conto corrente comune.

Ciò è stato stabilito dalla discussione sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, il numero n. 104 emesso il 4 dicembre 2020 e depositato il 26 febbraio 2021, il cui contenuto è stato riportato a grandi linee da ItaliaOggi.it.

I protagonisti della storia sono il candidato, comproprietario con coniuge di un conto utilizzato per il pagamento della spesa trattenuta, e ilAgenzia delle Entrate che le ha consegnato una polizza di versamento per recupero parziale a titolo di rimborso.

Secondo quanto emerge, il ricorrente si era rivolto al giudice tributario proprio per contestare il completo mancato riconoscimento del vantaggio, affermando che vi era un diritto proprio in virtù del caratteristiche intrinseche del conto congiunto.

Tuttavia, il CTP di Perugia ha respinto la richiesta e gli ha ordinato di restituire l’importo dovuto.

Mezza trattenuta in caso di cointestatario, condanna della CTP di Perugia

L’Agenzia delle Entrate, poi il giudice, ha esaminato il riconoscimento ridotto al 50% della detrazione fiscale dovuta, in quanto neanche il contribuente, durante il procedimento, ha potuto dimostrare fonte delle somme sul conto congiunto utilizzato per il pagamento, né il tuo proprietà esclusiva.

Tuttavia, secondo la tesi dell’imputato, la prova in tal senso si sarebbe dimostrata, oltre che impossibile in quanto si trattava di un conto con due firmatari, completamente superfluo: per quanto riguarda i conti congiunti, infatti, è in vigore il principio di solidarietà attiva e passiva (articoli 1292 e 1854 del codice civile).

READ  Mark: "Nonostante i nostri redditi alti, spesso facciamo fatica a sbarcare il lunario" | Autolavaggio finanziario

Secondo questa istituzione, infatti, ogni co-titolare potrebbe richiedere il deposito dell’intero saldo, (solidarietà attiva) come, al contrario, possiamo chiamarla essere pienamente responsabile (solidarietà passiva).

Insomma, nel conto corrente comune, ciascuno dei possessori è libero di disporre dell’intero importo depositato.

No alla detrazione totale in caso di cointestatario: i motivi della condanna

Ovviamente le motivazioni del contribuente lo hanno convinto il Ctp di Perugia ha respinto il ricorso e concordato con l’Agenzia delle Entrate.

Apparentemente, i reclami sulle caratteristiche specifiche del conto congiunto non erano necessari, poiché i giudici del processo sostenevano ancora che il contribuente non aveva dimostrato origine e proprietà esclusiva somme utilizzate per il pagamento e soggette a trattenuta IRPEF.

Non basta il riferimento al principio di solidarietà che, come previsto, caratterizza questo particolare tipo di conto.

A giudizio dell’organo giudicante, infatti, nell’ambito della corrente comune liquidità disponibile è riconosciuto nella misura di 50 percento e poi il detrazione delle spese sostenute deve essere concesso dal contribuente solo la metà.

Un orientamento, quello del CTP di Perugia, che ha subito acceso il dibattito e che, a meno che non venga ribaltato in un eventuale secondo grado di giudizio, potrebbe cambiare le carte in tavola per i contribuenti interessati, in particolare in vista del prossimo termine per la dichiarazione dei redditi impostato per 30 settembre 2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *