I controlli della velocità sono stati liberalizzati, automatizzati sulle strade comunali. Arrivano le “piste ciclabili urbane”
di Maurizio Caprino
I controlli della velocità sono stati liberalizzati, automatizzati sulle strade comunali. Arrivano le “piste ciclabili urbane”
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Nella conversione in legge del decreto semplificazioni (decreto-legge 76/2020), appare quanto non si poteva fare da due legislature: una mini-riforma del codice della strada. Che, dopo 18 anni, abbassa il tabù dei controlli automatici della velocità sulle strade urbane e dà libertà ai Comuni sulle multe per divieto di sosta con ausiliari e per ingresso abusivo alle Ztl (zone a traffico limitato) , con rischi di abuso e situazioni pericolose. Tra le tante novità, c’è anche il via libera per i ciclisti nella direzione sbagliata in determinate situazioni e un parziale ribaltamento sui provvedimenti contro i “difficili” della targa straniera. D’altra parte, non volevamo mantenere la promessa a lungo termine di sanzioni più severe per coloro che usano il cellulare con le mani durante la guida.
Autovelox
Sul versante radar, il divieto di utilizzare stazioni automatizzate permanenti sulle strade urbane per rilevare a distanza l’eccesso di velocità sta diminuendo. Dal 2002 gli unici controlli automatici autorizzati nei centri abitati riguardano le corsie di circolazione urbane (corsie separate con semaforo a tutti i possibili incroci, sulle quali il limite può essere aumentato a 70). Ora ci sono le altre strade urbane, che per questi scopi vengono così assimilate a tutto il resto delle strade ordinarie. Conseguentemente, l’installazione delle stazioni automatiche resta soggetta all’approvazione della Prefettura sulla base di un’indagine su sinistri e caratteristiche della strada effettuata dalla Polizia Stradale.
Si creano quindi le condizioni per aumentare la sicurezza nei centri abitati, zona dove è stato più difficile ridurre la mortalità. Premessa necessaria per l’impulso alla mobilità “dolce” che si vuole dare favorendo la circolazione di biciclette, scooter, ecc. (giocando anche sull’illusione che possano sostituire il trasporto pubblico con una capacità ridotta dovuta a Covid).
Percorsi ciclabili urbani
Dal lato bici vengono introdotte le “piste ciclabili urbane”, con limite di velocità di 30 km / he priorità a questi veicoli: chi guida altri veicoli deve dare la precedenza ai ciclisti che passano o entrano (anche da luoghi privati). ) su queste strade e prestare particolare attenzione durante il loro passaggio. Chiarita la nozione di “pista ciclabile” introdotta in primavera (seppur in modo discutibile: la sua percorribilità anche da altri veicoli è limitata a punti dove non c’è posto. Consigliata al contrario, diffusa ma oggi vietata ” hui: per “accomodare” ci possono essere piste ciclabili a sinistra di strade a senso unico Contromano autorizzate dal sindaco anche su strade urbane con limiti di velocità fino a 30 km / ho in tratti di ZTL. Dove è consentito il ciclismo bidirezionale, se l’intersezione tra le due direzioni di marcia non è agevole, tutti dovrebbero dare la priorità alle biciclette. Capire come sarà possibile applicare queste regole senza aumentare ulteriormente la pedalata pericoloso anche per i ciclisti e se la priorità e la strada sbagliata riguarderanno anche gli scooter elettrici, che in genere dal 2019 vengono assimilati alle biciclette.
Chi entra nella Ztl
Sempre nelle città, spugna sulle garanzie contro multe troppo facili per chi entra nella Ztl: abolito il decreto legislativo 250/1999, che riserva al Ministero delle Infrastrutture il benestare sulla scelta e posizionamento di tutti sistemi di telecamere utilizzati per rilevare le violazioni. Un “tutto libero” che solleva gli uffici del MIT in difficoltà, ma apre la strada ai comuni più “occasionali”. Che tendono a usare segnali ingannevoli e passaggi piazzati per punire anche chi si accorge di essere sulla strada sbagliata senza dare loro una via di fuga. Sarà ora possibile aggiungere l’utilizzo di telecamere non sufficientemente performanti per garantire la corretta identificazione del veicolo dell’autore del reato.
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