ok per vedere se c’è una continuazione delle attività

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: via libera se l’azienda prosegue un’attività già svolta. Se richiesto entro il termine iniziale, può essere inviata una richiesta di esame del risultato. A chiarirlo, è l’Agenzia delle Entrate con la risposta alla domanda numero 29 dell’11 gennaio 2021.

Sovvenzione non rimborsabile e rifiuto della domanda, l’accesso è possibile se l’azienda continua un’attività già svolta. Se richiesto entro la scadenza iniziale, è possibile inviare una richiesta, per legittima difesa, per l’esame del risultato.

L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce nel risposta alla domanda numero 29 dell’11 gennaio 2021.

Come di consueto, il segnale per illuminare il provvedimento di accompagnamento introdotto dal Decreto di recupero, all’articolo 25, poi replicato con successivi decreti urgenti, risulta dall’analisi di un caso pratico.

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: via libera se prosegui con un’attività svolta

Il protagonista è un contribuente che, nel 2006, si è formato con un socio una società in nome collettivo. A dicembre 2019 le è stata ceduta l’altra quota: la società avrebbe dovuto quindi essere sciolta in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi.

Il contribuente, infatti, ha proseguito ilattività in ditta individuale, continuando “In ogni rapporto giuridico attivo e passivo già in essere con la precedente forma giuridica”.

Da quando ha presentato richiesta di accesso a contributi a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del decreto revival, mala domanda è stata respinta perché “Il codice fiscale della società si estingue”, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se ha diritto o meno a ricevere le somme stanziate per far fronte agli effetti economici dell’emergenza coronavirus o meno.

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Con il risposta alla domanda numero 29 dell’11 gennaio 2021, l’Amministrazione finanziaria specifica che se si prosegue un’attività non è escluso l’accesso a contributi non rimborsabili.

Anche qui circolare numero 22 del 2020 risolve il problema:

“Nel caso in cui, nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, l’attività svolta da una società di persone continuasse nelle mani dell’unico socio superstite in qualità di ditta individuale, il la riduzione del fatturato è determinata tenendo conto dell’importo relativo al 2019 della partnership esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerando che, per la maggior parte, non esiste una società di nuova creazione.

Contributo non rimborsabile, prosecuzione delle attività e rigetto della domanda: richiesta di revisione

Allo stesso modo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, nel caso analizzato non è in presenza di a soggetto di nuova costituzione dopo il 30 aprile 2020.

Dopo aver chiarito che, da questo punto di vista, non ci sono ostacoli all’utilizzo contributi non rimborsabili, il documento fornisce anche istruzioni su come eseguire questa operazione.

Il contribuente, alla luce della situazione evidenziata, ha la possibilità di presentarsi un’istanza per la revisione, per legittima difesa, dirisultato del rifiuto anche dopo la chiusura delle candidature, ma dimostrando il tentativo di candidatura effettuato entro il termine iniziale.

In conclusione, specifica l’Agenzia delle Entrate tre aspetti importanti considerare:

  • la ditta individuale creata dopo la trasformazione può beneficiare dei sussidi;
  • per determinare la soglia di accesso somme, si deve fare riferimento all’ammontare dei proventi relativi all’attività preesistente;
  • la riduzione del fatturato è calcolata confrontando i dati relativi ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019), considerando il fatturato relativo alla società ceduta.
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Tutti i dettagli in testo completo della risposta alla domanda numero 29 dell’11 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interrogatorio numero 29 dell’11 gennaio 2021
L’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Revival). Borsa COVID 19 non rimborsabile.

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