Posticipo delle fatture fiscali al 31 dicembre, risponde a tutti i dubbi

Sul sito di Agenzia delle Entrate – Raccolta di risposte a Domande frequenti (FAQ) sul rinvio di Scadenza per bollette fiscali, con le novità introdotte dal Decreto Legge 129 appena entrato in vigore.

Tra i provvedimenti del nuovo provvedimento, il rinvio al 31 dicembre 2020 del periodo di sospensione per la notifica e il pagamento di File, preventivamente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto agosto, lasciando invariato il solo termine per il pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata. Viene inoltre prorogato il beneficio relativo alla decadenza a più lungo termine dei pagamenti presentati entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci pagamenti, anche se non consecutivi, in luogo dei cinque pagamenti normalmente previsti. .

In considerazione della persistente emergenza epidemiologica Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza contattando il Contact Center allo 060101. Inoltre, indirizzi di posta elettronica attivati ​​da l’Agenzia rimane espressamente disponibile. per situazioni urgenti e alle quali è possibile indirizzare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Questi canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili alle agenzie che restano aperte su appuntamento. Ecco il contenuto principale delle FAQ.

Pagamento di fatture e avvisi sospesi

Il Decreto Legge 129/2020 estende la durata degli interventi di agevolazione già contenuti nel decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nel decreto di revival (DL n. 34/2020) e nel decreto del Agosto (DL n. 104/2020). È stata pertanto disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento di tutte le entrate tributarie e non derivanti da avvisi di pagamento, addebiti e accertamenti affidati all’esattore dall’8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, non oltre il 31 gennaio 2021.

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Interrompi notifiche e voci

Prorogata fino alla data di entrata in vigore del decreto di recupero (19/5/2020) anche la sospensione delle attività di notifica per nuove fatture, altri atti di incasso nonché obblighi derivanti da sequestri di terzi effettuati prima della data di entrata in vigore ” al 31 dicembre 2020, su stipendi, stipendi, altre indennità legate al rapporto di lavoro o al rapporto di lavoro, nonché pensioni e stipendi simili. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di sequestro non devono essere soggette ad alcun vincolo di indisponibilità e il garnishee (ad esempio il datore di lavoro) deve metterle a disposizione del debitore (questo anche in presenza di ‘incarico già disposto dal giudice dell’esecuzione). Una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1 gennaio 2021, riprenderanno gli obblighi imposti al terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di sequestro e versate all’agente della riscossione fino al assunzione di debito).

Pagamenti, confisca in 10 rate

Per i piani di proroga già in essere l’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accettazione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2020, è determinata la decadenza del debitore dai termini pattuiti in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche se non consecutivi, invece dei cinque pagamenti normalmente previsti. Per i contribuenti che hanno rinunciato ai benefici della definizione agevolata (“Scrapping-ter”, “Balance and extract” e “Definizione facilitata delle risorse UE”), a causa di mancato pagamento o ritardati pagamenti dovuti nel 2019, resta ferma la possibilità, introdotta dal d.lgs. 34/2020, di richiedere la sospensione del pagamento delle somme ancora dovute.

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Crediti PA, pagamenti e nessun assegno

Restano sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica di maggioranza, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di effettuare pagamenti per un importo superiore a cinquemila euro. Eventuali controlli già effettuati, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, non hanno effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di sequestro e le pubbliche amministrazioni possono quindi procedere al pagamento al beneficiario. .

Smaltimento e bilanciamento ed estrazione

Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sulle scadenze della “Rottamazione-ter” e del “Bilancio ed estratto”, già oggetto di modifica normativa con d.lgs. 34/2020 (“Decreto Recupero”). Viene quindi confermata la scadenza “definitiva” del 10 dicembre 2020 entro la quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate dovute nel 2019, potranno effettuare le rate nel 2020 senza perdere il beneficio delle misure di agevolazione.

Ultimo aggiornamento: 19:45


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