Imposta digitale, dopo la proroga del periodo previsto dal Decreto Legislativo n. 3/2021, l’Agenzia delle entrate pubblica la disposizione fiscale sui servizi digitali del 2021. Chi paga, come si calcola e restituisce: una panoramica delle istruzioni.
Imposta digitale, il Istruzioni relativo ufficiale all ‘tassa sui servizi digitali: è nel misurato Dell ‘Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 che specifica le regole alla base del 3% di tasse.
Segue l’accantonamento per reddito estensione di tempo per il pagamento della tassa digitale e per la relativa dichiarazione. E il decreto n. 3/2021, parallelamente al rinvio della ripresa delle attività di incasso, di posticipare il termine di pagamento al 16 marzo 2021 e il termine di dichiarazione al 30 aprile.
Mia cos’è la tassa digitale e chi la paga nuovo tassa sui servizi digitali? Questa è la tassa sui servizi dell’economia digitale, che si ispira al Proposta di direttiva COM (2018) 148 final. In attesa del debutto del web tax europea, L’Italia ha la sua tassa sui servizi in linea.
Responsabili dell’imposta digitale sono operatori economici, anche non residenti, che, nell’anno in cui sorge l’assunzione dell’imposta, hanno conseguito, in tutto il mondo (individualmente o a livello di gruppo), una cifra di attività di almeno 750.000.000 di euro, di cui almeno 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Dall’analisi del base imponibile digitale e delle indicazioni contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, facciamo il punto regole di calcolo la nuova tassa sui servizi digitali.
Imposta digitale, imposta sui servizi digitali 2021: le istruzioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la consultazione pubblica e la raccolta dei suggerimenti di professionisti, operatori e ordini professionali, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 lanciare ufficialmente il tassa digitale italiana.
L ‘tassa sui servizi digitali, all’aliquota del 3%, è stato istituito dalla legge finanziaria 2019, poi modificato dalla manovra dell’anno successivo. Il fondo entrate, che segue la proroga del termine per il pagamento e la presentazione della successiva dichiarazione, chiarisce le regole e soggetti tenuti a pagare.
Ciò che è stato definito come Web tax italiana, si applica alla fornitura di servizi digitali:
- trasmissione su un’interfaccia digitale di annunci pubblicitari destinati agli utenti della stessa interfaccia;
- fornire un’interfaccia digitale multilaterale per consentire agli utenti di contattare e interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati tramite l’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Tra i punti analizzati dall’Agenzia delle Entrate ci sono i casi di esclusione. I seguenti servizi e servizi accessori associati rimangono al di fuori del campo di applicazione della tassa digitale:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati tramite il sito web del fornitore di tali beni e servizi, quando il fornitore non svolge le funzioni di intermediario;
- la fornitura di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di reddito generato, è fornire agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la predisposizione di un’interfaccia digitale che consenta di gestire, ad esempio: sistemi di regolamento interbancario; piattaforme o sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici; attività di consulenza in crowdfunding e, se agevolano la concessione di finanziamenti, servizi di crowdfunding intermediario; siti di commercio all’ingrosso; controparti centrali; depositari centrali;
- il trasferimento dei dati da parte di soggetti che forniscono i servizi di cui sopra;
- svolgere le attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e combustibili, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti ed ogni altra attività connessa.
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento 15 gennaio 2021
- Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145, modificato dall’articolo 1, comma 678 della legge n. 160. Metodi di applicazione
Pax digitale, chi paga? Soggetti soggetti all’imposta sui servizi digitali
Io sono soggetto al pagamento della tassa digitale operatori del settore che, durante l’anno solare precedente quello in cui sorge la condizione fiscale:
- in tutto il mondo, individualmente o congiuntamente a livello di gruppo, raggiungono un importo globale di fatturato non inferiore a 750.000.000 di euro;
- ricevono nello stesso periodo, individualmente o congiuntamente a livello di gruppo, un importo di ricavi da servizi digitali non inferiori a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato.
Calcolo dell’imposta digitale, aliquota del 3%: identificazione del reddito imponibile in base all’indirizzo IP del dispositivo
il calcolo dell’imposta digitale si ottiene applicando ilTasso del 3% avere reddito imponibile. Gli importi percepiti durante l’anno solare da ciascun soggetto passivo sono inclusi nella determinazione dell’imposta dovuta.
Allo scopo di determinazione della base imponibile, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che i reddito imponibile si presume che siano al lordo dei costi sostenuti per la fornitura di servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Nella determinazione della base imponibile, i redditi da servizi digitali resi a soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto di controllo ai sensi del L’articolo 2359 del codice civile italiano, non deve essere preso in considerazione anno solare.
Per il calcolo del reddito imponibile sui servizi digitali legati al pubblicità online, divulgare le commissioni riscosse dai soggetti passivi per i servizi digitali responsabili dell’immissione di contenuti pubblicitari mirati su siti di terzi, nonché le commissioni riscosse dai soggetti passivi che ospitano il contenuto pubblicitario.
Per quanto riguarda la interfacce digitali che consentono agli utenti di accedere, rilevano le tariffe pagate dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelle pagate per la vendita di beni o la prestazione di servizi.
Ancora una volta, per quanto riguarda il servizi di trasmissione digitale di dati raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, in sede di determinazione della base imponibile sono riconosciuti i corrispettivi derivanti dalla trasmissione in cambio dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.
il entrate imponibili totali, ai fini del calcolo dell’imposta sui servizi digitali dovuta, è il prodotto del totale dei ricavi da servizi digitali ovunque realizzato da ciascun soggetto passivo per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi connessa al territorio dello Stato.
Tra le indicazioni fornite nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, particolare rilevanza è data all’individuazione dei criteri di collegamento del servizio con il territorio dello Stato.
Il reddito è imponibile se l’utente del servizio digitale si trova nel territorio dello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera situato nel territorio dello Stato se l’annuncio compare sul suo terminale quando è utilizzato nel territorio dello Stato.
Il criterio di accesso e localizzazione all’interno dello Stato è la linea comune anche per i servizi digitali aggiuntivi soggetti a tassazione.
Il posizione sul territorio italiano del dispositivo è determinato sulla base diindirizzo IP dello stesso.
Imposta digitale, termine di pagamento e dichiarazione: proroga dei termini per il 2021
Per quanto riguarda le norme relative a pagamento dell’imposta digitale e la trasmissione della relativa dichiarazione, ricordiamo che il decreto n. 3/2021 previsto per un ampliamento, portando:
- il scadenza per il pagamento delle tasse 16 marzo 2021, invece della regolare scadenza del 16 febbraio;
- il termine per le formalità di dichiarazione 30 aprile 2021, invece della normale scadenza del 31 marzo.
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici fiscali che verranno stabiliti con successiva delibera dell’Agenzia delle Entrate.
io persone non residenti chi non possiede un conto corrente presso agenzie bancarie o postali situate in Italia e chi non può pagare con il modulo F24, effettua il pagamento tramite bonifico bancario:
- a favore del bilancio dello Stato al capitolo 8 – capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600),
- indicando come motivo del trasferimento il codice fiscale, il codice fiscale e l’anno di riferimento.
È prevista una successiva disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il modello di dichiarazione dei redditi dei servizi digitali per il 2021.
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