Sentenze 202302507/1/V1 e 202302507/2/V1 – Consiglio di Stato

Sentenze 202302507/1/V1 e 202302507/2/V1 – Consiglio di Stato

202302507/1/V1 e 202302507/2/V1.
Data della sentenza: 22 giugno 2023

DIPARTIMENTO
LEGGE AMMINISTRATIVA

Sentenza del giudice dell’urgenza della sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato sull’istanza di provvedimenti cautelari (articolo 8:81 della legge generale sul diritto amministrativo) e, ai sensi dell’articolo 92 della Vw 2000, su appello di:

il Segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza,

ricorrente,

contro la sentenza del tribunale distrettuale dell’Aia, sede di Utrecht, del 17 aprile 2023 nella causa n.NL23.8276 nella controversia tra:

[de vreemdeling]

E

il Segretario di Stato.

Flusso di processo

Con provvedimento del 13 marzo 2023, la Segreteria di Stato non ha esaminato la richiesta dello straniero di concedergli un permesso di soggiorno temporaneo per asilo.

Con decisione del 17 aprile 2023, il tribunale ha accolto il ricorso proposto dallo straniero, ha annullato tale decisione e ha ordinato alla Segreteria di Stato di assumere una nuova decisione sulla domanda nel rispetto della decisione.

Il Segretario di Stato ha impugnato tale decisione. Ha anche chiesto al giudice di emettere un’ingiunzione provvisoria.

Considerazioni

1. Il Segretario di Stato non si è occupato della domanda di asilo dello straniero perché, secondo lui, l’Italia è responsabile del suo trattamento ai sensi del Regolamento Dublino. Così facendo, ha preso posizione che la “circolare” delle autorità italiane del 5 dicembre 2022 non fa sorgere la non responsabilità dell’Italia. Nel suo motivo di appello, sostiene che la Corte distrettuale non ha riconosciuto che la “Lettera circolare” costituisce solo un impedimento temporaneo ed effettivo al trasferimento dei ricorrenti da Dublino in Italia e che ciò non significa che la decisione del marzo 13, 2023 è illegale, ovvero che l’Italia non è più lo Stato membro competente.

READ  Battaglia per il titolo italiano di nuovo emozionante dopo il gol annullato di Dumfries

2. Nelle sentenze del 26 aprile 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1654, sub 4.3.2 e 4.3.3, ed ECLI:NL:RVS:2023:1655, sub 3.3.2 e 3.3.3, il La Divisione ha dedotto dalla relazione delle autorità italiane che non esistono strutture di accoglienza disponibili per i richiedenti Dublino in Italia. Sebbene, secondo il Dipartimento, dalle segnalazioni non risulti automaticamente che le autorità italiane siano indifferenti alla situazione dei cittadini stranieri, esiste il rischio concreto che i cittadini stranieri, al di là della loro volontà e scelta, si trovino in una situazione di sostanziale abusi su larga scala durante il trasferimento in Italia privazione, di cui al punto 92 della sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218 , a seguito della quale essi non sono in grado di soddisfare i loro bisogni primari come riparo, cibo e acqua corrente. Nonostante le segnalazioni, il Segretario di Stato non è ancora riuscito a dimostrare correttamente di poter ancora presumere che l’Italia rispetterà i propri obblighi internazionali. Il giudice per le istanze d’urgenza conclude quindi che, in tali circostanze, la Segreteria di Stato per l’Italia non può avvalersi del principio di fiducia interstatale e che la decisione di trasferimento assunta dalla Segreteria di Stato all’estero è illegittima.

3. Il motivo di ricorso è rigettato.

4. Il ricorso è infondato. La decisione del tribunale è confermata. La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Non ci sono prove di spese legali ammissibili al rimborso.

Decisione

Il giudice di camera di consiglio di Stato del contenzioso amministrativo:

I. conferma la sentenza impugnata;

II. respinge la richiesta.

Così stabilito dal sig. CCW Lange, giudice di camera, alla presenza del sig. T. van Goeverden-Clarenbeek, cancelliere.

READ  Il vulcano Nyiragongo esplode in Congo, migliaia fuggono - Last Hour

wg Lange
Presidente della Corte

wg Van Goeverden-Clarenbeek
impiegato

Consegnato in pubblico il 22 giugno 2023

488-1042

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *