Nessuna limitazione per San Marino e Vaticano
Non ci sono limitazioni per i viaggi che coinvolgono il Repubblica di San Marino, che ha un’estensione territoriale di 61,19 km², e lo Stato della Città del Vaticano, il più piccolo Stato sovrano al mondo sia per popolazione (618 abitanti) che per estensione territoriale (0,44 km²). Non vi è alcun obbligo di compilare l’autodichiarazione.
Movimenti da e verso paesi terzi senza obbligo di motivazione: c’è isolamento di fiducia
Queste regole si applicano a Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay (Elenco D – Appendice C del dpcm 7 settembre 2020). I viaggi da e verso questi paesi sono consentiti senza motivazione, quindi anche per turismo, a condizione di non aver attraversato o soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nei territori della E o F. Al rientro in Italia è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione. È possibile raggiungere la destinazione finale in Italia solo con veicolo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza lasciare le aree dedicate dell’aeroporto).
Resto del mondo: paese terzo con obbligo di motivazione e isolamento fiduciario
Trasferimenti da e per resto del mondo sono autorizzati solo se sussistono motivi specifici, quali: motivi professionali, di salute o di studio, un’emergenza assoluta, il rientro al proprio domicilio, domicilio o residenza. Pertanto, i viaggi turistici non sono consentiti. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è comunque consentito ai cittadini italiani, comunitari o Schengen e ai loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e ai loro familiari. del 7 settembre 2020 ha introdotto la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi della lista E, per le persone con un rapporto affettivo consolidato e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani, della UE o di Schengen o con persone fisiche legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che devono raggiungere il domicilio, domicilio o residenza del partner in Italia. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza medica, compilare un’autodichiarazione in cui è necessario indicare il motivo che consente il rientro e si può raggiungere la destinazione finale solo in Italia. con mezzo privato (si tratta di transito aeroportuale autorizzato, senza uscire dalle aree dedicate dell’aeroporto) (Elenco E – Allegato C del dpcm 7 settembre 2020)
Paesi dai quali non è consentito l’ingresso in Italia
Divieto di ingresso in Italia, ad eccezione dei cittadini UE, compresi italiani e loro familiari che hanno registrato la residenza in Italia prima del 9 luglio 2020 per chi proviene da Armenia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana (Elenco F – Allegato C Dpcm 7 settembre 2020). Sono esclusi dal divieto di ingresso anche gli equipaggi e il personale itinerante dei mezzi di trasporto, i dipendenti pubblici e gli agenti diplomatici, i militari nell’esercizio delle loro funzioni, non è consentito spostarsi dall’Italia in questi Paesi. solo se sussistono motivi specifici: motivi di lavoro, di salute o di studio, urgenza assoluta, rientro a casa, domicilio o residenza. Non sono consentite gite turistiche. Al rientro in Italia da questi Paesi è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza medica, compilare un’autodichiarazione nella quale indicare il motivo che consente il rientro (possesso della cittadinanza europea, Schengen o status Familiare cittadino UE e residenza in Italia) e puoi raggiungere la tua destinazione finale in Italia solo con veicolo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza lasciare le aree dedicate dell’aeroporto). Stesse regole per Kosovo e Montenegro (Elenco F – Appendice C del dpcm 7 settembre 2020). Stesse restrizioni per Colombia (lista F- Allegato C del dpcm 7 settembre 2020): è in vigore il divieto di ingresso ad eccezione dei cittadini UE (anche italiani) e dei loro familiari che hanno registrato la residenza in Italia prima del 13 agosto 2020
Le eccezioni, a cui si applicano
A condizione che non si manifestino sintomi di Covid e che non vi sia stato soggiorno o transito in uno o più paesi inclusi negli elenchi C ed F nei quattordici giorni precedenti l’ingresso in Italia – fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione – le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo di veicoli privati per raggiungere la destinazione finale non si applicano: 1) a qualsiasi persona (indipendentemente nazionalità) che entra in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta emergenza, con l’obbligo, allo scadere di tale termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o in caso contrario, avviare il periodo di vigilanza e isolamento fiduciario; 2) a qualunque persona (qualunque sia la sua nazionalità) che transiti, in un veicolo privato, sul territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di tale periodo, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di avviare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario; 3) ai cittadini e residenti negli stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che entrano in Italia per comprovati motivi professionali; 4) personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio della qualifica sanitaria professionale, anche temporanea; 5) frontalieri in entrata e in uscita dal territorio nazionale per comprovate ragioni di lavoro e per il successivo rientro al proprio domicilio, domicilio o domicilio; 6) al personale di società ed enti aventi sede legale o sede secondaria in Italia per viaggi all’estero per comprovate esigenze lavorative della durata massima di 120 ore; 7) funzionari e agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e personale della polizia di Stato nel esercizio delle loro funzioni ad alunni e studenti per seguire un programma di studio in uno Stato diverso da quello di domicilio, domicilio o soggiorno, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
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