Tribunale Ue: le aziende devono specificare a chi comunicano i dati dei propri cittadini o clienti – IT Pro – News

I cittadini europei hanno il diritto di sapere che i loro dati sono stati venduti alle aziende. La Corte di giustizia europea afferma in una sentenza che qualsiasi membro dell’UE può richiederlo ai sensi del GDPR e le aziende devono nominare società specifiche.

La Corte di giustizia europea si è espresso in una causa intentata da un austriaco contro la Österreichische Post, l’azienda postale nazionale che produce, tra l’altro, l’elenco telefonico del paese. A tal fine, i dati dei cittadini vengono venduti alle aziende, che li acquistano per scopi di marketing. Nel 2019, l’uomo voleva sapere a quali società l’ufficio postale aveva fatto questo. De Post ha risposto solo affermando genericamente che i dati sono stati inviati a “società”, ma senza menzionare queste società per nome. L’uomo ha supplicato fino alla più alta corte europea per scoprire quali società specifiche sono coinvolte.

L’uomo sta chiamando Articolo 15 del GDPR, detto anche diritto di accesso. Afferma che una persona ha il diritto di sapere perché i suoi dati sono stati venduti, ma come molti articoli GDPR, l’esatta interpretazione di ciò non è chiara e deve essere definita da casi pratici. La Corte europea ha quindi anche sollevato la questione se, nell’ambito del diritto di accesso, debba essere comunicata solo una categoria di società, oppure se un titolare del trattamento debba specificare quali società sono interessate.

La Corte conclude ora quest’ultima. Secondo la Corte di giustizia, le informazioni previste dal diritto di accesso devono essere “il più precise possibile”. “In particolare, tale diritto di accesso comporta che l’interessato possa ottenere dal titolare del trattamento informazioni sugli specifici destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, ovvero può scegliere di richiedere informazioni solo in merito alle categorie di destinatari”, scrive la ricerca.

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Nella sentenza, la Corte scrive anche che una società o un ente non è tenuto a fornire le informazioni se la richiesta è “infondata o eccessiva”, ad esempio se riguarda richieste ripetitive. In questo caso, un subappaltatore può chiedere denaro o anche rifiutarsi di accogliere la richiesta, ma, precisa il giudice: “Spetta al titolare del trattamento dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

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